Statuto dell'Associazione
APPROVATO IL 02.09.2020
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“TEAM SCORTA ASD”
Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM SCORTA con sede in Via Agrippina n.2 in Cotignola (Ra) 48033; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Articolo 2 – FINALITA’
L’Associazione è a carattere autonomo, libero, apolitico e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno esser distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
L’Associazione ha per finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la sicurezza del ciclismo attraverso:
a) la promozione e lo sviluppo delle attività finalizzate alla sicurezza nelle gare ciclistiche, attraverso l’organizzazione e la gestione dei servizi di scorta tecnica e di motostaffetta alle gare ciclistiche;
b) l’organizzazione e la promozione di manifestazione sportive ciclistiche dilettantistiche, giovanili, amatoriali, agonistiche e promozionali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
c) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
d) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti, tecnici, motostaffette e scorte tecniche;
e) l’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., con particolare riferimento alle norme antidoping, allo statuo ed ai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Articolo 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto
con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – SOCI
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’aspirante socio.
Possono essere soci solo i cittadini maggiorenni.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto di:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
– godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Articolo 6 – DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluto dei componenti del
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
Le dimissioni da socio di cui alla precedente lettera a) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
I provvedimenti di radiazione di cui alla precedente lettera c) debbono essere comunicati ai soci destinatari mediante lettera (e-mail/pec/fax/raccomandata a.r.), ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – ORGANI
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
Articolo 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home-page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e per l’esame del bilancio o rendiconto preventivo.
Spetta all’Assemblea:
– deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali;
– eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
– eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente
dimissionari;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse
– generale posto all’ordine del giorno.
Ogni socio può candidarsi per una sola carica elettiva.
Articolo 11 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home-page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
– approvazione e modificazione dello statuto sociale;
– atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
– designazione e sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione,
– scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa, in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità̀ previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge uno o più Vicepresidenti (di cui uno Vicario) e nomina il segretario con eventuali compiti di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 – DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza
ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 15 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Articolo 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio o rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’attuazione delle deliberazioni assembleari;
g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
h) decidere le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
i) tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione
l) fissare la quota associativa annuale;
m) nominare, tra i soci esterni al Consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
n) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
o) presentare un piano programmatico relativo alle attività da
svolgere nel nuovo anno sociale.
Articolo 17 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri Organi sociali.
Articolo 18 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’Assemblea elettiva entro 30 giorni.
Articolo 19 – IL SEGRETARIO
Il segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da’ esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione e l’organizzazione generale dell’Associazione.
Articolo 20 – IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il bilancio o rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva
situazione economico-finanziaria dell’Associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio o rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio o rendiconto stesso.
Articolo 21 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
Articolo 22 – PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti:
– dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
– dai contributi di Enti ed Associazioni;
– da lasciti e donazioni;
– da sponsorizzazioni e pubblicità;
– dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Articolo 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito
secondo quanto previsto dallo statuto della Federazione Ciclistica Italiana.
Articolo 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi
dell’Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con una copia del verbale.
Articolo 25 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale
dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione Ciclistica Italiana che lo utilizzerà nell’attività di promozione e sviluppo del ciclismo.
Articolo 26 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e in subordine le norme del Codice Civile.
Il presente statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione che sia in contrasto con esso.
Il presente statuto è stato approvato nell’Assemblea del 02 Settembre 2020.